Quali distanze devono tenere i cacciatori dai campi?

Quali distanze devono mantenere i cacciatori da fattorie e campi?

La convivenza con i cacciatori, per chi lavora nei campi o nelle fattorie, può non essere sempre semplice. 

In un articolo uscito su AgroNotizie1, Tommaso Cinquemani fa un po’ di chiarezza sui confini, fisici e legali, che circoscrivono l’attività venatoria. 

Il cacciatore, spiega Cinquemani, ha diritto ad entrare nei fondi privati, per praticare la propria attività, «ma deve rispettare distanze di sicurezza da fabbricati e persone per non mettere a repentaglio l’incolumità altrui».

«A stabilire questi limiti è la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, che all’articolo 21 individua una serie di divieti a cui il cacciatore deve attenersi. Divieti che riguardano abitazioni, luoghi di lavoro, strade, ferrovie, macchine agricole in funzione e aree destinate al ricovero o all’alimentazione del bestiame». 

Limitazioni che, secondo il giornalista, non dovrebbero essere modificate dalla nuova legge sulla caccia in discussione in Parlamento. 

Entrando nel merito delle distanze che il cacciatore deve mantenere dalle abitazioni e dai fabbricati rurali, Cinquemani cita l’articolo 21 della Legge 157/1992, che vieta «l’esercizio venatorio nelle aie, nelle corti e nelle altre pertinenze di fabbricati rurali, nonché nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro». Un divieto che, spiega, «riguarda l’attività venatoria nel suo complesso, non soltanto il momento dello sparo».

Il medesimo articolo stabilisce anche che «è vietato sparare da distanza inferiore a 150 metri con fucile da caccia a canna liscia in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro. Per le altre armi, la distanza minima è pari ad almeno una volta e mezza la gittata massima dell’arma».

Una differenza rilevante, in quanto «un cacciatore potrebbe trovarsi oltre i 100 metri da un fabbricato, ma non per questo può sparare in direzione dello stesso se non rispetta la distanza prevista dalla Legge. Il limite dei 150 metri, dunque, riguarda la direzione del tiro e serve ad evitare che pallini o proiettili possano raggiungere strutture frequentate da persone».

Con il divieto di cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione (che si tratti di trattori, mietitrebbie, vendemmiatrici, trince, atomizzatori, seminatrici o altro), l’articolo 21 mira a tutelare i lavoratori che operano nei campi. Il divieto – specifica Cinquemani – «vale per l’esercizio della caccia, non soltanto per lo sparo».

La convivenza tra operatori agricoli e cacciatori rimane comunque delicata: da un lato,  «l’articolo 842 del Codice Civile consente al cacciatore di entrare nel fondo privato per l’esercizio della caccia, salvo i casi in cui il fondo sia chiuso a norma di legge o vi siano colture in atto suscettibili di danno». 

Dall’altro, ciò «non significa che l’attività venatoria abbia una sorta di precedenza assoluta sul lavoro agricolo o sulla presenza del proprietario. L’agricoltore ha pieno diritto di lavorare nel proprio fondo, raccogliere i prodotti, curare le colture e svolgere le attività aziendali. La presenza del proprietario o di lavoratori in campo impone al cacciatore di allontanarsi».

«In ogni caso, nessun cacciatore può pretendere che l’agricoltore interrompa le proprie attività o lasci il terreno solo perché è in corso una battuta di caccia. L’attività venatoria deve essere svolta in modo da non creare pericolo e da non ostacolare indebitamente il lavoro agricolo».

La già citata Legge 157/1992 regola anche le distanze di sicurezza per strade e ferrovie, vietando, come riporta Cinquemani, di «esercitare la caccia a meno di 50 metri da ferrovie e strade carrozzabili, escluse le strade poderali e interpoderali. Anche in questo caso esiste poi un divieto di sparo più ampio: non si può sparare in direzione di ferrovie e strade carrozzabili da una distanza inferiore a 150 metri».

«La Legge prende in considerazione anche le aree dedicate al bestiame. È vietato sparare da distanza inferiore a 150 metri, con fucile a canna liscia, in direzione di stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero e all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agrosilvopastorale».

Nel caso in cui il cacciatore non stia rispettando le distanze, afferma Cinquemani, «la prima regola è evitare lo scontro diretto» e richiedere l’intervento delle autorità, quindi la Polizia Provinciale, i Carabinieri Forestali, la Polizia Locale o le altre autorità competenti sul territorio.

Infine, in caso di «spari in prossimità di abitazioni, luoghi di lavoro, mezzi agricoli in funzione o persone, è bene segnalare con precisione il rischio per l’incolumità. Nei casi più gravi, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla normativa venatoria, possono venire in rilievo anche profili penali, da valutare caso per caso».


 1 Tommaso Cinquemani, Cacciatori vicino a fattorie e campi: le distanze da rispettare, «AgroNotizie», 29/06/2026. 

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